In caso di interruzione del consolidato, le perdite fiscali vanno ripartite in base all’ultimo criterio comunicato, indipendentemente dal periodo in cui le perdite stesse sono maturate e senza necessità di operare stratificazioni. Il chiarimento arriva dalla circolare n. 2/E, con cui le Entrate chiariscono 2 aspetti relativi all’utilizzo delle perdite nell’ambito del consolidato fiscale: i criteri di attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione della tassazione di gruppo e l’utilizzo delle perdite ante-consolidato in caso di rettifica dell’imponibile di un esercizio chiuso in perdita.