Le novità in tema di rettifica dell'imposta di registro, che non consentono più all’Agenzia delle entrate di sindacare sui contenuti dell'atto per cui essa si paga, si applicano solo per il futuro, cioè solo per gli atti registrati dal 1° gennaio 2018. Su quelli precedenti, invece, l’amministrazione può ancora effettuare il ricalcolo riqualificando gli atti e quindi appesantendo il prelievo. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2007/2018, la prima relativa alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (205/2017).