Il termine per l’esercizio del diritto di detrazione decorre dal momento in cui è soddisfatta una duplice condizione: si è manifestata l’esigibilità dell’imposta e il cessionario/committente ha ricevuto la fattura. La circolare n. 1/E/2018 dell’Agenzia delle entrate sdogana così un’interpretazione favorevole al contribuente che, nella sostanza, dà più tempo per detrarre l’Iva rispetto a quanto emerge da una lettura rigida dell’articolo 19, D.P.R. 633/1972, come modificato dal D.L. 50/2017. I contribuenti dovranno fare molta attenzione alla “gestione” della data di ricezione dei documenti e, soprattutto, a come eventualmente provarla. Si pone il problema delle fatture ricevute entro il 16 del mese successivo a quello di emissione/esigibilità; e va capito se il principio abbia valenza generale e non solo nel caso dei mesi di dicembre-gennaio. Infatti, così ragionando, per la fattura di febbraio, ricevuta il 10 marzo, il diritto di detrazione potrebbe essere esercitato nella liquidazione del 16 aprile in relazione al mese di marzo. Invece, l’articolo 1, D.P.R. 100/1998 dà la possibilità di computare nella liquidazione periodica l’imposta relativa ai documenti di acquisto (del mese precedente) di cui il contribuente è in possesso alla data di effettuazione della liquidazione e per i quali viene esercitato (con riferimento al mese precedente) il diritto alla detrazione.