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Detrazione Iva, i nodi delle fatture tardive

Pubblicato il 29 gennaio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il termine per l’esercizio del diritto di detrazione decorre dal momento in cui è soddisfatta una duplice condizione: si è manifestata l’esigibilità dell’imposta e il cessionario/committente ha ricevuto la fattura. La circolare n. 1/E/2018 dell’Agenzia delle entrate sdogana così un’interpretazione favorevole al contribuente che, nella sostanza, dà più tempo per detrarre l’Iva rispetto a quanto emerge da una lettura rigida dell’articolo 19, D.P.R. 633/1972, come modificato dal D.L. 50/2017. I contribuenti dovranno fare molta attenzione alla “gestione” della data di ricezione dei documenti e, soprattutto, a come eventualmente provarla. Si pone il problema delle fatture ricevute entro il 16 del mese successivo a quello di emissione/esigibilità; e va capito se il principio abbia valenza generale e non solo nel caso dei mesi di dicembre-gennaio. Infatti, così ragionando, per la fattura di febbraio, ricevuta il 10 marzo, il diritto di detrazione potrebbe essere esercitato nella liquidazione del 16 aprile in relazione al mese di marzo. Invece, l’articolo 1, D.P.R. 100/1998 dà la possibilità di computare nella liquidazione periodica l’imposta relativa ai documenti di acquisto (del mese precedente) di cui il contribuente è in possesso alla data di effettuazione della liquidazione e per i quali viene esercitato (con riferimento al mese precedente) il diritto alla detrazione.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 settembre 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 16.7 al 31.8:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio ...

Scadenza del 16 settembre 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 settembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 settembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad agosto per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).