La parziale depenalizzazione delle omesse ritenute non ha effetti sulla causa di non punibilità. L’entrata in vigore del Decreto 8 del 2016, cioè, con il quale si sono esclusi dall’area della rilevanza penale gli omessi versamenti al di sotto dei 10.000 euro annui, non ha come conseguenza di fare ripartire i tre mesi di tempo di solito previsti per il pagamento del dovuto con l’effetto conseguente di non punibilità. Lo sottolinea la Corte di cassazione con la sentenza n. 3662/2018 della Terza sezione penale con la quale è stato respinto il ricorso presentato dalla difesa di un imprenditore condannato in appello.