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Sezionale salvagente per la detrazione

Pubblicato il 31 gennaio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Nonostante le aperture interpretative contenute nella circolare n. 1/E/2018 sulla detrazione Iva, non tutto è stato chiarito. Un primo punto ancora criptico è quello del momento di ricevimento della fattura, ogni qual volta non vi è la prova inconfutabile di tale accadimento. Non si comprende se si sta invitando gli uffici a una certa elasticità o si stanno avvisando i contribuenti di alzare il livello di attenzione su questo aspetto sino a ora abbastanza sottovalutato. Un secondo tema riguarda spesometri e comunicazioni delle liquidazioni Iva. Ovviamente non ci sono dubbi né sulle fatture ricevute a dicembre 2017 e registrate in tale mese (che entreranno nello spesometro e nella liquidazione Iva di riferimento), né su quelle esigibili nel 2017 ma ricevute, incontrovertibilmente, nel 2018, che saranno registrate e liquidate nel 2018, entrando nello spesometro e nella comunicazione Iva del periodo di riferimento. Le perplessità sorgono, invece, quando si utilizzano i registri sezionali (o altra modalità informatica equivalente) per registrare nel 2018 fatture esigibili e ricevute nel 2017. Queste fatture, per poter consentire la detrazione, devono essere liquidate non nel mese di registrazione (2018) ma nella dichiarazione annuale Iva riferita all’anno precedente (2017). Ma in quale spesometro e in quale liquidazione Iva devono rientrare?

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 gennaio 2026
Mod. 730/2026

Comunicazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale diretta.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di dicembre 2025 e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).