Nonostante le aperture interpretative contenute nella circolare n. 1/E/2018 sulla detrazione Iva, non tutto è stato chiarito. Un primo punto ancora criptico è quello del momento di ricevimento della fattura, ogni qual volta non vi è la prova inconfutabile di tale accadimento. Non si comprende se si sta invitando gli uffici a una certa elasticità o si stanno avvisando i contribuenti di alzare il livello di attenzione su questo aspetto sino a ora abbastanza sottovalutato. Un secondo tema riguarda spesometri e comunicazioni delle liquidazioni Iva. Ovviamente non ci sono dubbi né sulle fatture ricevute a dicembre 2017 e registrate in tale mese (che entreranno nello spesometro e nella liquidazione Iva di riferimento), né su quelle esigibili nel 2017 ma ricevute, incontrovertibilmente, nel 2018, che saranno registrate e liquidate nel 2018, entrando nello spesometro e nella comunicazione Iva del periodo di riferimento. Le perplessità sorgono, invece, quando si utilizzano i registri sezionali (o altra modalità informatica equivalente) per registrare nel 2018 fatture esigibili e ricevute nel 2017. Queste fatture, per poter consentire la detrazione, devono essere liquidate non nel mese di registrazione (2018) ma nella dichiarazione annuale Iva riferita all’anno precedente (2017). Ma in quale spesometro e in quale liquidazione Iva devono rientrare?