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No al transfer pricing per l’accertamento Iva

Pubblicato il 31 gennaio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’Amministrazione finanziaria non può certo ricorrere al transfer pricing per calcolare la base imponibile Iva. A prevalere, in questo caso, è il principio di neutralità dell'imposta. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 2240/2018, ha accolto il ricorso di una società alla quale era stata aumentata la base imponibile Iva per trasferimento di beni fra collegate a prezzi troppo bassi rispetto al mercato.

Prossime scadenze

Calendario
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Iva Liquidazione mensile e trimestrale “speciale”

Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2025 da parte dei contribuenti  “speciali” e versamento d...

Scadenza del 16 febbraio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 febbraio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 febbraio 2026
Irpef Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a:rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);utilizzazione di marchi e opere dell’...