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No al transfer pricing per l’accertamento Iva

Pubblicato il 31 gennaio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’Amministrazione finanziaria non può certo ricorrere al transfer pricing per calcolare la base imponibile Iva. A prevalere, in questo caso, è il principio di neutralità dell'imposta. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 2240/2018, ha accolto il ricorso di una società alla quale era stata aumentata la base imponibile Iva per trasferimento di beni fra collegate a prezzi troppo bassi rispetto al mercato.

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Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

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Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).