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No al transfer pricing per l’accertamento Iva

Pubblicato il 31 gennaio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’Amministrazione finanziaria non può certo ricorrere al transfer pricing per calcolare la base imponibile Iva. A prevalere, in questo caso, è il principio di neutralità dell'imposta. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 2240/2018, ha accolto il ricorso di una società alla quale era stata aumentata la base imponibile Iva per trasferimento di beni fra collegate a prezzi troppo bassi rispetto al mercato.