L’Amministrazione finanziaria non può certo ricorrere al transfer pricing per calcolare la base imponibile Iva. A prevalere, in questo caso, è il principio di neutralità dell'imposta. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 2240/2018, ha accolto il ricorso di una società alla quale era stata aumentata la base imponibile Iva per trasferimento di beni fra collegate a prezzi troppo bassi rispetto al mercato.