Concordati, accordi di ristrutturazione e piani attestati non devono versare l’Iva derivante dalle note di accredito ricevute ai sensi dell’articolo 26, D.P.R. 633/1972. Lo ha affermato l’Agenzia delle entrate a Telefisco 2018 in risposta a uno dei quesiti sulla fiscalità della crisi di impresa. Secondo le Entrate, nelle ipotesi sopra considerate gli organi della procedura devono annotare la corrispondente variazione in aumento ma non anche versare l’imposta a debito. Viene però precisato, con una indicazione che richiederà un ulteriore approfondimento, che scopo dell’adempimento è solo quello di evidenziare il credito eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato in bonis.