Nessun termine fisso per rispondere alle richieste di informazioni avanzate dalla GdF nel corso di una verifica fiscale. Nell’ottica della «leale collaborazione e reciproca fiducia», al contribuente deve essere sempre concesso un periodo di tempo «stabilito caso per caso», in relazione sia al grado di complessità degli elementi richiesti (per esempio funzionamento dei processi produttivi, ricarichi applicati etc.) sia al tempo ragionevolmente necessario per acquisire ed eventualmente elaborare le informazioni utili. Nei casi più complessi, come quelli legati a possibili rilievi su abuso del diritto, il termine inizialmente stabilito dai verificatori può anche essere prorogato, ferma restando l'esigenza di garantire il rispetto dei limiti di durata della verifica fissati dall'articolo 12, L. 212/2000. È uno dei chiarimenti forniti ieri dalla GdF nel corso di un convegno sulle novità fiscali del 2018.