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Niente termine fisso per rispondere alle richieste GdF durante la verifica

Pubblicato il 02 febbraio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Nessun termine fisso per rispondere alle richieste di informazioni avanzate dalla GdF nel corso di una verifica fiscale. Nell’ottica della «leale collaborazione e reciproca fiducia», al contribuente deve essere sempre concesso un periodo di tempo «stabilito caso per caso», in relazione sia al grado di complessità degli elementi richiesti (per esempio funzionamento dei processi produttivi, ricarichi applicati etc.) sia al tempo ragionevolmente necessario per acquisire ed eventualmente elaborare le informazioni utili. Nei casi più complessi, come quelli legati a possibili rilievi su abuso del diritto, il termine inizialmente stabilito dai verificatori può anche essere prorogato, ferma restando l'esigenza di garantire il rispetto dei limiti di durata della verifica fissati dall'articolo 12, L. 212/2000. È uno dei chiarimenti forniti ieri dalla GdF nel corso di un convegno sulle novità fiscali del 2018.

Prossime scadenze

Calendario
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Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).