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Illegittimo il contratto a termine firmato solo dal datore di lavoro

Pubblicato il 06 febbraio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Un contratto di lavoro a tempo determinato, la cui forma scritta è prevista ad substantiam, richiede la sottoscrizione di entrambe le parti. Solamente in questo modo l’accettazione dei termini e delle condizioni può dirsi piena ed inequivocabile, per entrambi i contraenti. A precisarlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2774 del 5 febbraio 2018.


Un lavoratore era assunto mediante un contratto a termine, tuttavia decideva di impugnarlo in quanto la copia consegnatagli era stata sottoscritta solo dal datore di lavoro. Il Tribunale ne respingeva le doglianze. La decisione era confermata in secondo grado dalla Corte di Appello. I giudici, in particolare, ritenevano valido il contratto in quanto i contenuti erano stati pienamente accettati dal ricorrente. Rilevava infatti che : a) il lavoratore aveva partecipato ad una riunione preliminare, durante la quale venivano illustrati termini e condizioni del rapporto a termie; b) l’accettazione tacita dei termini illustrati, mediante lo svolgimento di attività lavorativa a partire dall’immediato giorno successivo all’incontro.

La difesa del dipendente ricorreva in Cassazione per sostenere l’illegittimità del contratto.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2774, depositata il giorno 5 febbraio 2018, ha accolto il ricorso presentato dal lavoratore. In via preliminare, i giudici di legittimità, chiariscono che il legislatore ha prescritto l’uso della forma scritta, quale garanzia, nella fase di stipulazione di un contratto in due ipotesi: a) per dare prova dell’esistenza del rapporto sancito nel contratto (ad probationem); b) per consentire l’esistenza del rapporto (ad substantiam), in sostanza se il contratto è stipulato in una forma diversa, non esiste e non produce effetti tra le parti.


Per quanto attiene alla forma del contratto a tempo determinato, la Corte richiamando un consolidato orientamento chiarisce che deve essere scritta ad substantiam, così come la clausola dell’apposizione del termine. La ragione sta proprio nel voler tutelare la parte debole del rapporto lavorativo, il lavoratore che deve essere consapevole delle condizioni imposte dal datore. Tale piena cognizione può essere espressa solo mediante sottoscrizione.


Nel caso di specie la sottoscrizione, quale forma di accettazione esplicita, era sostituita da quella implicita, ovvero dal mero espletamento dell’attività lavorativa concordata il giorno seguente la riunione informativa; da qui l’accoglimento del ricorso.


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