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Copertura «allargata» per l’infortunio in itinere

Pubblicato il 07 febbraio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione dell'articolo 38 della Costituzione, dà rilievo non solo, restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale ma pure a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta.


È ribadendo questo principio consolidato che la Corte di cassazione – con la sentenza n. 2838/18 - ha dato ragione ad un artigiano, il quale aveva portato in giudizio l'Inail per ottenere l'indennizzo dei danni subiti in seguito ad un infortunio in itinere avvenuto il 28 ottobre del 2004, mentre si stava recando presso un capannone per controllare l'esecuzione dei lavori di allacciamento della linea elettrica destinata e servire gli opifici di una società di cui era socio accomandatario.


La richiesta era stata respinta prima dal Tribunale di Treviso e, in seconda battuta, dalla Corte d’appello di Venezia, secondo cui, nel valutare il collegamento fra il sinistro e l'attività protetta, nel caso delle attività artigianali occorreva distinguere fra l'attività lavorativa manuale e professionale, direttamente produttiva del bene, da quella inerente alla direzione e amministrazione dell'impresa, rispetto alla quale l'artigiano assume vesti imprenditoriali. Nel caso di specie per i giudici di merito l’artigiano si sarebbe infortunato durante lo svolgimento di attività complementare o sussidiaria a quella lavorativa manuale, con la conseguenza che la tutela assicurativa non si sarebbe potuta applicare all'infortunio in corso.


Di contrario avviso la Cassazione, a cui l'artigiano aveva fatto ricorso lamentando la violazione dell'articolo 4, commi 1 e 3 del Dpr 1124/65 per non avere la corte di merito accertato se egli stesse svolgendo un’attività non manuale di sovrintendenza e controllo del lavoro altrui, come da lui sostenuto, o, comunque, operazioni complementari e sussidiarie svolte dall’artigiano fuori dai locali, entrambe coperte dall’assicurazione.


I giudici di legittimità, in particolare, hanno evidenziato che la giurisprudenza della Corte «è ferma» nel ritenere che l'occasione di lavoro prevista all'articolo 2 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non prevede necessariamente che l’infortunio avvenga durante lo svolgimento della mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l’infortunio determinatosi nell’espletamento dell’attività lavorativa ad esse connessa «ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni e attività proprie del lavoratore», con il solo limite, in questa ipotesi, del rischio elettivo.


Si tratta di principi di cui – secondo la Suprema corte – la sentenza impugnata avrebbe tenuto conto, da cui la cassazione della stessa e il rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione per il riesame, alla luce degli stessi, della controversia in questione.


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