Le istruzioni per la compilazione della certificazione unica 2018 forniscono un importante chiarimento che rende più vantaggiosa la scelta del dipendente di sostituire i premi di risultato detassati con contributi per assistenza sanitaria, e obbliga i sostituti d’imposta, alle prese con la compilazione della Cu, a tener conto di tale innovazione.
Al fine di meglio comprendere la novità vanno fatte due premesse. La prima è che l’articolo 1, comma 184 bis, della legge 208/2015, con decorrenza dal 2017, ha consentito al dipendente, destinatario di un premio di risultato detassato, di scambiare, in tutto o in parte, il premio stesso con contributi di assistenza sanitaria. I contributi versati per effetto dello scambio con il premio di risultato non concorrono alla formazione del reddito anche se eccedenti il limite di 3.615,20 euro previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi.
La seconda è che nell’ambito delle detrazioni per spese sanitarie, di norma, il rimborso delle stesse preclude la detrazione d’imposta se i contributi a enti o casse non hanno concorso alla formazione del reddito (quindi nel limiti dei euro 3.615,20). Viceversa, nel caso in cui i contributi abbiano concorso in tutto o in parte alla formazione del reddito (e sono quindi eccedenti tale limite), le spese mediche rimborsate possono essere portate proporzionalmente in detrazione.
In questo contesto le istruzioni alla compilazione della Cu 2018 precisano che, per verificare se il dipendente ha superato la soglia di 3.615,20 euro, occorre far riferimento non solo ai contributi che hanno/non hanno concorso alla formazione del reddito segnalati, rispettivamente, ai punti 441 e 442 della Cu ma anche, e in questo consiste la novità, ai contributi per assistenza sanitaria scambiati con premi di risultato e indicati ai punto 575 e 585.
Questa precisazione appare rilevante in quanto consentirà ai dipendenti che hanno sostituito premi di risultato in denaro con contributi per assistenza sanitaria di superare più facilmente la franchigia di 3.615,20 euro e per l’effetto di portare proporzionalmente in detrazione spese mediche rimborsate che, in assenza del chiarimento, avrebbero potuto essere detratte solo se compilata la casella 442 (relativa ai contributi per assistenza che hanno concorso alla formazione del reddito).
Questo chiarimento avrà altresì l’effetto di far scattare la segnalazione nelle annotazioni alla Cu 2018, con il codice AU, che le spese mediche rimborsate potranno essere parzialmente detratte anche se la casella 442 non risulta compilata. Resta ferma, naturalmente, la non concorrenza alla formazione del reddito per i contributi indicati ai punti 575 e 585.
L’esempio riportato a fianco aiuta a chiarire gli effetti della novità introdotta che comporterà, come detto la segnalazione nelle annotazioni con il codice AU.
In assenza del chiarimento, il contribuente non avrebbe potuto detrarre parzialmente le spese mediche rimborsate (1.083,5) in quanto i contributi versati non eccedevano il limite di 3.615,20. Naturalmente se vi fossero spese mediche sostenute dal dipendente e non rimborsate dalla cassa sanitaria la quota non oggetto di rimborso andrebbe a sommarsi all’importo relativo alle spese rimborsate.