La prova dell’obbligo di pagare il compenso allo studio di commercialisti per l’attività svolta da uno dei titolari in favore della società, può essere desunta, oltre che dal risultato conseguito, anche dall’ampia corrispondenza tra le parti. Il professionista non è neppure vincolato alla parcella pattuita in prima bat-tuta, salvo che questa sia il frutto di un pregresso accordo accettato dal cliente. La Cassazione, con la sentenza n. 2575, smonta le eccezioni proposte dalla società ricorrente, per negare il debito reclamato dallo studio, in assenza di una prova degli incarichi conferiti. L’obbligazione riguardava l’assistenza pre-stata alla ricorrente per il subentro nelle quote di un’altra Spa.