Possibilità di ravvedimento in caso di invio tardivo del country by country reporting (Cbcr) e obblighi di trasmissione in capo alla società acquirente in caso di operazioni di acquisizione. Il Cbcr è stato introdotto con la Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi 145 e 146, L. 208/2015) in attuazione dell’azione 13 del progetto Beps dell’Ocse. La normativa di riferimento (Legge di Stabilità 2016, D.M. 23 febbraio 2017 e provvedimento del 28 novembre 2017) non ha disciplinato gli aspetti sanzionatori applicabili per l’invio tardivo della reportistica. È invece prevista una sanzione per omessa presentazione o invio di dati incompleti che va da 10.000 a 50.000 euro (articolo 1, comma 145, Legge di Stabilità 2016). Le Entrate chiariscono che tale sanzione è applicabile anche in caso di invio tardivo e che sarà possibile sanare la violazione tramite ravvedimento. In particolare, in caso di presentazione della rendicontazione entro 30 giorni dalla scadenza, si applicherà la sanzione prevista dall’articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 472/1997 (secondo cui in caso di presentazione entro 30 giorni dalla scadenza del termine, la sanzione è ridotta della metà) ridotta a 1/9 del minimo (come previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a-bis, D.Lgs. 472/1997). In sostanza, la sanzione sarà pari a 1/18 del minimo, cioè 556 euro.