La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, in quanto il principio di colpevolezza impone sempre la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione, da parte del garante, di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso. Il principio di colpevolezza esclude, insomma, qualsiasi automatismo rispetto all’addebito di responsabilità penale, essendo sempre richiesto di verificare che la condotta gestionale imputata all’amministratore abbia concorso a determinare l’evento.