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Bancarotta fraudolenta: la posizione di garanzia non comporta automatica responsabilità Cass. Pen. – Sez. I – 25 gennaio 2018, n. 3623, sent.

Pubblicato il 12 febbraio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, in quanto il principio di colpevolezza impone sempre la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione, da parte del garante, di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso. Il principio di colpevolezza esclude, insomma, qualsiasi automatismo rispetto all’addebito di responsabilità penale, essendo sempre richiesto di verificare che la condotta gestionale imputata all’amministratore abbia concorso a determinare l’evento.

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