Notizia

Guardia di Finanza nella citata circolare n.1/2018

Pubblicato il 13 febbraio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Nel caso in cui l’accesso venga eseguito in più sedi/unità locali, nel rispetto del comma 6 dell’art. 52 del DPR n. 633/1972 – secondo cui “di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute” – si deve procedere alla stesura di un autonomo foglio di servizio e alla redazione di un autonomo processo verbale che poi confluirà nel processo verbale di verifica del primo giorno. Nel caso, poi, si proceda con accesso presso luoghi adibiti promiscuamente all’esercizio di attività economiche e ad abitazione, ovvero presso luoghi adibiti esclusivamente ad abitazione, occorre analogamente predisporre un autonomo e specifico foglio di servizio contenente il particolare ordine di accesso, richiamando i riferimenti normativi del caso e gli estremi dell’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria. All’atto dell’avvio dell’ispezione, copia del foglio di servizio deve essere consegnata al contribuente o a chi in quel momento lo sostituisce, notificando il contenuto del documento e dandone atto nel processo verbale di verifica”.

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