In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere-dovere dell’Amministrazione è disciplinato non già dall’articolo 39, bensì dall’articolo 41, D.P.R. 600/1973, ai sensi del quale, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l’ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo; a tal fine, esso può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni c.d.- supersemplici – cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’articolo 38, comma 3, D.P.R. 600/1973 – le quali determinano un’inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’ufficio (cfr. ordinanza n. 14930/2017). Cassazione- ordinanza n. 3069 – 10 gennaio 2018 – 8 febbraio 2018