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Plusvalenze con imponibilità variabile nel concordato preventivo

Pubblicato il 16 febbraio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’art. 86 co. 5 del TUIR stabilisce che la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la disposizione in commento si applica a tutti i trasferimenti a terzi di cespiti, in esecuzione dell’omologata proposta di concordato preventivo.

Ai fini IRAP, in assenza di specifiche disposizioni, si applica la disciplina ordinaria, con il risultato che sono imponibili tutte le plusvalenze realizzate in sede di concordato preventivo, fatta eccezione per quelle derivanti da trasferimenti di azienda o rami d’azienda (ex art. 5 co. 1 del D.lgs. 446/97).

Prossime scadenze

Calendario
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Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).