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Plusvalenze con imponibilità variabile nel concordato preventivo

Pubblicato il 16 febbraio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’art. 86 co. 5 del TUIR stabilisce che la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la disposizione in commento si applica a tutti i trasferimenti a terzi di cespiti, in esecuzione dell’omologata proposta di concordato preventivo.

Ai fini IRAP, in assenza di specifiche disposizioni, si applica la disciplina ordinaria, con il risultato che sono imponibili tutte le plusvalenze realizzate in sede di concordato preventivo, fatta eccezione per quelle derivanti da trasferimenti di azienda o rami d’azienda (ex art. 5 co. 1 del D.lgs. 446/97).

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Calendario
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Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).