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Plusvalenze con imponibilità variabile nel concordato preventivo

Pubblicato il 16 febbraio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’art. 86 co. 5 del TUIR stabilisce che la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la disposizione in commento si applica a tutti i trasferimenti a terzi di cespiti, in esecuzione dell’omologata proposta di concordato preventivo.

Ai fini IRAP, in assenza di specifiche disposizioni, si applica la disciplina ordinaria, con il risultato che sono imponibili tutte le plusvalenze realizzate in sede di concordato preventivo, fatta eccezione per quelle derivanti da trasferimenti di azienda o rami d’azienda (ex art. 5 co. 1 del D.lgs. 446/97).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 31 agosto 2026
Iva Comunicazione trimestrale regime franchigia UE

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione del secondo trimestre relativa alle cessioni / prestazioni effettuate in Italia / altri Stati UE da parte dei soggetti ch...

Scadenza del 31 agosto 2026
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di luglio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei so...

Scadenza del 31 agosto 2026
Iva Corrispettivi ricariche veicoli elettrici

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi delle ricariche veicoli elettrici (che non prevedono l’identificazione del cliente) del mese di luglio.

Scadenza del 31 agosto 2026
Corrispettivi distributori carburante mensili

Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di luglio, da...