L’art. 86 co. 5 del TUIR stabilisce che la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la disposizione in commento si applica a tutti i trasferimenti a terzi di cespiti, in esecuzione dell’omologata proposta di concordato preventivo.
Ai fini IRAP, in assenza di specifiche disposizioni, si applica la disciplina ordinaria, con il risultato che sono imponibili tutte le plusvalenze realizzate in sede di concordato preventivo, fatta eccezione per quelle derivanti da trasferimenti di azienda o rami d’azienda (ex art. 5 co. 1 del D.lgs. 446/97).