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Plusvalenze con imponibilità variabile nel concordato preventivo

Pubblicato il 16 febbraio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’art. 86 co. 5 del TUIR stabilisce che la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la disposizione in commento si applica a tutti i trasferimenti a terzi di cespiti, in esecuzione dell’omologata proposta di concordato preventivo.

Ai fini IRAP, in assenza di specifiche disposizioni, si applica la disciplina ordinaria, con il risultato che sono imponibili tutte le plusvalenze realizzate in sede di concordato preventivo, fatta eccezione per quelle derivanti da trasferimenti di azienda o rami d’azienda (ex art. 5 co. 1 del D.lgs. 446/97).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).