In caso di ravvedimento sulla dichiarazione infedele (artt. 1 e 5 del D.lgs. 471/97), la sanzione del 90% può essere ridotta da 1/8 a 1/5, a seconda di quando la sanatoria avviene.
Ai fini operativi, occorre:
- presentare la dichiarazione integrativa;
- versare le imposte, gli interessi legali e le sanzioni ridotte.
Bisogna prestare attenzione alla corretta riduzione della sanzione, connessa al termine di presentazione delle dichiarazioni degli anni successivi.
Così, se il modello UNICO 2015 è stato ravveduto entro il 31.10.2017, opera la riduzione a 1/7 (lettera b-bis), rilevando la proroga per la presentazione del modello REDDITI 2017 dal 30.9.2017 al 31.10.2017.