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Dal lease back ai debiti «vince» la regola contabile

Pubblicato il 19 febbraio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’imminente chiusura del bilancio 2017 pone il consueto problema del calcolo della fiscalità che va eseguito considerando, per le società di capitali diverse dalle microimprese, la tematica della derivazione rafforzata. Il concetto di derivazione rafforzata può essere riassunto nel principio secondo cui con riferimento ai criteri di classificazione, quantificazione e imputazione temporale prevalgono le regole contabili rispetto alle disposizioni del Tuir. Questo assunto generale poi va riempito di contenuti concreti e a questo fine sono di rilevante aiuto le disposizioni contenute nel D.M. emanato il 3 agosto 2017.

In primo luogo va ricordato il tema del realizzo di plusvalenze da contratto di lease back. La plusvalenza che ne deriva per aver ceduto il bene strumentale alla società di leasing è iscritta a Conto economico nel momento del realizzo e poi ripartita con la tecnica dei risconti passivi in base alla durata del contratto di leasing stipulato contestualmente alla cessione. Con la risoluzione n. 77/E/2017, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che la quota di plusvalenze imputata a bilancio sia anche quella fiscalmente rilevante.  In secondo luogo va segnalata la tematica del bene strumentale consegnato a fine esercizio, per il quale il contratto di acquisto prevede un periodo di prova o una riserva di gradimento quale condizione sospensiva della efficacia della transazione ex articoli 1520 e 1521, cod. civ. In base alla norma applicabile alle microimprese il passaggio di proprietà per i beni mobili avverrebbe quando si risolve positivamente la clausola sospensiva (purché diversa dalla riserva di proprietà).  In terzo luogo va segnalato, quale operazione contabile per la quale si applica sicuramente la derivazione rafforzata, la valutazione dei crediti/debiti con il criterio del costo ammortizzato.

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