In base all’articolo 74-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972 «per le operazioni effettuate successivamente all’apertura del fallimento (…) gli adempimenti previsti dal presente decreto, anche se è stato disposto l’esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore»: il Legislatore, quindi, ha posto un preciso obbligo in capo al curatore anche qualora sia stato disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa. Ne deriva che in capo a quest’ultimo ricadono tutti gli adempimenti per quanto attiene il debito Iva per le operazioni attive poste in essere. Sulla base di tali premesse, la CTP di Milano con la sentenza n. 7160/1/2017 depositata il 29 dicembre scorso ha affermato che il curatore non può giustificare l’omesso versamento dell’Iva incassata durante l’esercizio provvisorio, sulla base del divieto di ledere la par condicio creditorum.