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Nell’esercizio provvisorio tocca al curatore pagare Iva e ritenute

Pubblicato il 19 febbraio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

In base all’articolo 74-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972 «per le operazioni effettuate successivamente all’apertura del fallimento (…) gli adempimenti previsti dal presente decreto, anche se è stato disposto l’esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore»: il Legislatore, quindi, ha posto un preciso obbligo in capo al curatore anche qualora sia stato disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa. Ne deriva che in capo a quest’ultimo ricadono tutti gli adempimenti per quanto attiene il debito Iva per le operazioni attive poste in essere. Sulla base di tali premesse, la CTP di Milano con la sentenza n. 7160/1/2017 depositata il 29 dicembre scorso ha affermato che il curatore non può giustificare l’omesso versamento dell’Iva incassata durante l’esercizio provvisorio, sulla base del divieto di ledere la par condicio creditorum.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).