Le spese di sponsorizzazione – soprattutto a favore di associazioni e società sportive - sono spesso oggetto di contestazione in sede di verifica fiscale. Di recente si assiste al consolidarsi di un orientamento della Corte di cassazione (pronunce n. 21333, n. 14235 e n. 8981 del 2017, tra le altre) secondo cui si ritengono inerenti e congrue, per presunzione assoluta, le spese di sponsorizzazioni sostenute verso le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e le società sportive dilettantistiche (Ssd) fino all’importo annuo di 200.000 euro in virtù di quanto contenuto nell’articolo 90, comma 8, L. 289/2002, che le qualifica espressamente come costi di pubblicità. Ora, a seguito del recente orientamento della Cassazione, non è più a carico del contribuente l’onere di provare l’inerenza e la congruità del costo. È sufficiente, infatti, che le associazioni e società sportive dilettantistiche siano effettive ed iscritte al Coni, che i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto sponsor e, infine, che a fronte dell’erogazione di queste somme venga riscontrata una specifica attività in tal senso da parte dell’associazione beneficiaria.