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I costi certi si deducono subito

Pubblicato il 20 febbraio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Costi e proventi definiti con certezza dopo il 31 dicembre 2017 e prima dell’approvazione del bilancio da includere per derivazione in Redditi 2018. Con la disapplicazione dei requisiti fiscali di certezza e determinabilità, le società diverse dalle micro-imprese deducono per competenza gli importi iscritti nel bilancio 2017 in base all’Oic 29. L’impatto più diffuso del principio di derivazione rafforzata, che il D.L. 244/2016 ha esteso alle società Oic-adopter, riguarda l’imputazione a periodo dei componenti reddituali. L’analisi sulla competenza temporale deve essere affidata solo ai criteri degli Oic, senza dover (ma anche senza poter) effettuare variazioni fiscali per ragioni di competenza, laddove l’onere o il provento siano stati correttamente imputati nel bilancio d’esercizio (e salvo evidentemente che non si tratti di componenti deducibili o tassabili «per cassa»). Le nuove regole vanno osservate scrupolosamente dato che un costo non imputato (e dedotto) nell’anno di competenza (contabile) perde i requisiti di deducibilità fiscale, richiedendo una correzione mediante dichiarazione integrativa. Attenzione va posta ai fatti che accadono dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di redazione del progetto di bilancio (in genere fine marzo), che impattano su situazioni già in essere al 31 dicembre. L’Oic 29 (§ 59.a) stabilisce che occorre imputare il componente reddituale nel bilancio in fase di redazione. In passato questi importi erano indeducibili in quanto carenti di certezza o determinabilità al 31 dicembre e dovevano essere rinviati all’anno dopo.


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