È costituzionalmente legittima la diversa soglia di punibilità prevista per il reato di indebita compensazione rispetto a quella per l’infedele dichiarazione. L’equiparazione delle soglie di punibilità per il reato di omesso versamento dell’Iva con quelle dell’infedele dichiarazione, sancito precedentemente dalla Consulta, limitatamente ai fatti commessi sino alla data del 17 settembre 2011, non può essere applicata al reato di compensazione non spettante o inesistente, stante l’eterogeneità delle due fattispecie sia per l’oggetto, sia per la condotta e anche per l’ambito che intende tutelare. Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Corte costituzionale con la sentenza n. 35 depositata ieri, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Busto Arsizio..