L’assunzione di un praticante e l’utilizzo di una pluralità di studi situati in diversi Comuni possono confi-gurare il presupposto impositivo dell’Irap. Questi principi sono stati recentemente affermati dalla Corte di Cassazione ma non possono essere generalizzati, essendosi la stessa Corte pronunciata differentemente in relazione a casi analoghi. La Corte ha stabilito, nella ordinanza n. 1723/2018, che il giudice non può limitarsi ad affermare che l’apporto del praticante di un consulente finanziario non costituisce di per sé un concreto incremento della prestazione intellettuale, ma deve vagliare se il professionista abbia, con tale apporto «proprio della professione da questi esercitata, accresciuto il valore della consulenza fornita ai clienti dello studio, considerando anche che si era determinato a corrispondere a tale collaboratore un emolumento». Nell’ordinanza n. 29626/2017 la Suprema corte ha sancito che sussiste il requisito dell’autonoma organizzazione se un medico convenzionato con il Ssn non si limita a svolgere tale attività ma esercita anche quella di odontoiatra, per la quale dispone di «3 studi situati in diversi e altrettanti Comuni» e di 2 unità operative odontoiatriche.