Non può essere sindacata, sotto il profilo dell’abuso del diritto, un’operazione di acquisizione di una società target, da parte di un gruppo estero, realizzata attraverso una società veicolo italiana appositamente costituita e capitalizzata con i mezzi finanziari necessari per l’acquisizione. L’assenza di profili abusivi è confermata anche in caso di successiva fusione della società target nella società veicolo. È quanto affermato dall’Agenzia delle entrate in una risposta (finora inedita) a un’istanza interpello. La risposta delle Entrate rappresenta un pronunciamento in merito alla relazione esistente tra l’abuso del diritto (arti-colo 10-bis, Statuto del contribuente) e l’istituto dell’Ace. L’Agenzia delle entrate conferma che il primo elemento da considerare per stabilire se un’operazione possa essere qualificata come abusiva è la sussistenza di un vantaggio fiscale indebito, ovvero un beneficio conseguito in contrasto con le norme impositive o con i principi dell’ordinamento.