Il credito d’imposta per l’attività di R&S, di cui all’articolo 3, D.L. 145/2013, oggetto di attuazione con il D.M. 27 maggio 2015, deve trovare opportuna collocazione contabile nel bilancio 2017, dopo che sono state individuate le attività agevolabili dell’esercizio e sono stati tracciati i relativi costi eleggibili, che consentono la fruizione del beneficio qualora siano eccedenti rispetto alla media (fissa) del triennio 2012-2014. Contabilmente, è necessario distinguere tra il trattamento dei costi di ricerca e sviluppo e la rilevazione del credito d’imposta. Per quanto riguarda il primo punto, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che i costi sono agevolabili indipendentemente dal trattamento contabile e, quindi, dalla loro eventuale capitalizzazione, come previsto dall’Oic 24, § 49, secondo il quale i costi di sviluppo sono capitalizzabili solo in presenza di 3 caratteristiche: essere relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, essere riferiti a un progetto realizzabile ed essere recuperabili.