Il concordato preventivo esige la rettifica della detrazione dell'Iva che ha formato oggetto di riduzione sui crediti falcidiati: l'imprenditore, in relazione ai debiti dei quali è definitivamente liberato per effetto della procedura, deve restituire all’Erario l’imposta a suo tempo detratta e non più dovuta ai fornitori. È quanto si desume dalla sentenza della Corte di Giustizia UE di ieri 22 febbraio 2018, i cui principi sembrano imporre la revisione dell’orientamento dell’Amministrazione finanziaria (risoluzione n. 161/E/2001), recentemente ribadito in un convegno, secondo cui, dovendo preservarsi l’efficacia liberatoria del concordato, l’impresa non diventa debitrice dell’Iva oggetto di variazione in diminuzione da parte dei fornitori.