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Il transfer price passa dalle Entrate

Pubblicato il 24 febbraio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Contraddittorio con le Entrate per il riconoscimento delle variazioni in diminuzione a fronte di rettifiche di transfer pricing subite all’estero. È quanto prevede lo schema di provvedimento del direttore delle Entrate, in attuazione dell’articolo 31-quater, comma 1, lettera c), D.P.R. 600/1973. Il documento è in consultazione: per i commenti c’è tempo fino al 21 marzo. La procedura si attiva con un’istanza da inviare all’ufficio accordi preventivi e controversie internazionali. L’istanza può essere redatta in carta libera o con pec. L’istanza è dichiarata ammissibile entro 30 giorni dal ricevimento. Ultimata l’istruttoria, l’ufficio procede all’esame dell’istanza che potrà comprendere anche il contraddittorio. Il procedimento dovrebbe concludersi entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza, con l’emissione di un atto di accoglimento o rigetto. Il termine di 180 giorni, peraltro, appare meramente ordinatorio. In caso di accoglimento viene disposto il rimborso dell’imposta calcolata sull’imponibile corrispondente alla ripresa estera.

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Scadenza del 16 aprile 2025
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Scadenza del 16 aprile 2025
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