Il principio di antieconomicità non è applicabile ai fini dell’Iva e quindi non può portare l’ufficio a negare la detrazione di un costo sostenuto. Nell’ambito delle imposte dirette, invece, il disconoscimento della deducibilità può avvenire solo qualora l'ufficio dimostri che la transazione economica ha dato luogo ad arbitraggi fiscali infragruppo. I principi sono stati affermati dalla CTR del Lazio nella sentenza n. 959/IV/18, depositata il 15 febbraio 2018.