Il divieto generale alle integrative “a catena” non può avere valenza assoluta. Diversamente, in alcune fattispecie il contribuente si troverebbe a non poter usufruire a proprio favore della correzione posta in essere. L’articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998 ha introdotto una differenziazione in ordine al momento di utilizzabilità dei crediti emergenti dalle integrative, a seconda che le stesse siano presentate entro o oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Al contempo, la norma ha inserito l’obbligo di indicare nella dichiarazione relativa al periodo di inoltro dell’integrativa “il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito” che scaturisce dalla correzione. Anche nel modello Redditi 2018 troviamo quindi il quadro DI, destinato a evidenziare la presentazione di una integrativa ultrannuale e l’importo del relativo credito. Le possibili situazioni di integrative ultrannuali che non devono confluire nel quadro DI possono essere molte e, al riguardo, il caso più importante è rappresentato dalle perdite fiscali. L’integrativa a favore inoltrata per incrementare una perdita già dichiarata non fa emergere alcun credito e, di conseguenza, le sue risultanze non devono confluire nel quadro DI. I medesimi ragionamenti valgono anche per le integrative che interessano il calcolo dell’Ace. Nel caso in cui la maggiore Ace non sia utilizzabile occorrerà riportarla a nuovo fino alla prima dichiarazione che presenta reddito capiente da cui emergerà un credito.