Notizia

Recupero edilizio, Iva ridotta con distinguo tra interventi

Pubblicato il 26 febbraio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio beneficiano dell'aliquota Iva ridotta del 10%. L'agevolazione ha però una portata diversa a seconda del tipo di intervento. La chiave per individuare la natura dell'intervento edilizio e, di riflesso, il regime Iva, è l'articolo 31, comma 1, L. 457/1978. Sugli interventi edilizi di livello inferiore, ossia le manutenzioni ordinarie e straordinarie, l'aliquota del 10%, prevista dall'articolo 7, lettera b), L. 488/1999, si applica soltanto alle prestazioni di servizi realizzate su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, e dunque ha una portata più ristretta rispetto all'agevolazione prevista per gli interventi di grado superiore dalle disposizioni della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972. L’agevolazione è applicabile soltanto agli interventi di manutenzione eseguiti su «fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata». Sono quindi escluse dall'agevolazione le unità immobiliari non abitative (negozi, uffici etc.), anche se situate in edifici a prevalente destinazione abitativa.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 novembre 2024
Enasarco Versamento Contributi

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.

Scadenza del 25 novembre 2024
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili). 

Scadenza del 30 novembre 2024
Iva dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei sogget...

Scadenza del 02 dicembre 2024
Acconti Mod. 730/2024

Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l’importo dovuto a titolo di acconto 2024 (seconda o unica rata).