Gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio beneficiano dell'aliquota Iva ridotta del 10%. L'agevolazione ha però una portata diversa a seconda del tipo di intervento. La chiave per individuare la natura dell'intervento edilizio e, di riflesso, il regime Iva, è l'articolo 31, comma 1, L. 457/1978. Sugli interventi edilizi di livello inferiore, ossia le manutenzioni ordinarie e straordinarie, l'aliquota del 10%, prevista dall'articolo 7, lettera b), L. 488/1999, si applica soltanto alle prestazioni di servizi realizzate su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, e dunque ha una portata più ristretta rispetto all'agevolazione prevista per gli interventi di grado superiore dalle disposizioni della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972. L’agevolazione è applicabile soltanto agli interventi di manutenzione eseguiti su «fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata». Sono quindi escluse dall'agevolazione le unità immobiliari non abitative (negozi, uffici etc.), anche se situate in edifici a prevalente destinazione abitativa.