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Recupero edilizio, Iva ridotta con distinguo tra interventi

Pubblicato il 26 febbraio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio beneficiano dell'aliquota Iva ridotta del 10%. L'agevolazione ha però una portata diversa a seconda del tipo di intervento. La chiave per individuare la natura dell'intervento edilizio e, di riflesso, il regime Iva, è l'articolo 31, comma 1, L. 457/1978. Sugli interventi edilizi di livello inferiore, ossia le manutenzioni ordinarie e straordinarie, l'aliquota del 10%, prevista dall'articolo 7, lettera b), L. 488/1999, si applica soltanto alle prestazioni di servizi realizzate su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, e dunque ha una portata più ristretta rispetto all'agevolazione prevista per gli interventi di grado superiore dalle disposizioni della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972. L’agevolazione è applicabile soltanto agli interventi di manutenzione eseguiti su «fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata». Sono quindi escluse dall'agevolazione le unità immobiliari non abitative (negozi, uffici etc.), anche se situate in edifici a prevalente destinazione abitativa.

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Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

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Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA...

Scadenza del 20 agosto 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Proroga Soggetti ISAVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospe...