Notizia

Ss, fisco soft sullo scioglimento

Pubblicato il 26 febbraio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Lo scioglimento della società semplice con assegnazione degli immobili detenuti da più di cinque anni ai soci non comporta alcuna tassazione in capo a quest'ultimi, trattandosi di redditi diversi esclusi da tassazione ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b), Tuir. È quanto si legge nella risposta a un'istanza di interpello fornita dalla Dre Piemonte in relazione alla richiesta di una società semplice (Ss) immobiliare che intende assegnare i beni posseduti ai propri soci e contestualmente sciogliere la società stessa. In realtà, la questione non è nuova poiché già in passato la DRE Lombardia (protocollo 904-91/2013) ha avuto modo di affermare il medesimo concetto, con la conseguenza che la conferma arrivata dalla DRE Piemonte costituisce senza dubbio un importante tassello soprattutto per quelle società che, a seguito della trasformazione agevolata in società semplice, intendono sciogliere la società e assegnare gli immobili ai soci. Il primo aspetto da affrontare riguarda la disciplina della società semplice, contenuta nel codice civile negli articoli 2251 e seguenti, quale modello societario che non può svolgere alcuna attività commerciale.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 novembre 2024
Enasarco Versamento Contributi

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.

Scadenza del 25 novembre 2024
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili). 

Scadenza del 30 novembre 2024
Iva dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei sogget...

Scadenza del 02 dicembre 2024
Acconti Mod. 730/2024

Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l’importo dovuto a titolo di acconto 2024 (seconda o unica rata).