L'imponibilità integrale degli utili pregressi provenienti da Stati considerati a fiscalità privilegiata non dipende dallo status di Paese black list della partecipata al momento della percezione: ciò che rileva è lo status nel periodo di maturazione degli utili. La Legge di Bilancio 2018 ha innovato, in melius, il regime del rimpatrio di tali utili mentre non è disciplinata l'ipotesi dei dividendi percepiti in un periodo di imposta in cui la partecipata risulta residente in uno Stato a fiscalità ordinaria, ma che si riferiscono ad utili maturati quando il medesimo Stato era a fiscalità privilegiata. Per questi ultimi dovrebbero, quindi, trovare ancora applicazione i chiarimenti della circolare n. 35/E/2016. La Legge di Bilancio 2018 ha stabilito il principio secondo cui occorre riferirsi criteri di individuazione dei Paesi black list vigenti durante il periodo di maturazione dell'utile. E tale principio viene sancito anche a regime, non solo in via transitoria; infatti, è previsto che il medesimo criterio si applica anche per gli utili maturati dal 2015 in Stati non a regime privilegiato e percepiti in periodi di imposta in cui sono integrate le condizioni del comma 4 dell'articolo 167, Tuir secondo le quali si considerano privilegiati i regimi fiscali, anche speciali, se il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.