Nella comunicazione della liquidazione periodica Iva relativa all'ultimo trimestre 2017 i contribuenti devono indicare, al rigo VP13, l’acconto dovuto, anche se non versato, senza nessuna indicazione sul metodo di calcolo. Il mancato o insufficiente versamento dell'acconto Iva è punito ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 417/1997 nella misura del 30% dell'omesso o insufficiente versamento, pur in presenza del successivo integrale versamento del tributo a saldo. Dal 2017 il rigo VH17, in cui è indicato l'acconto dovuto e il metodo prescelto, è parte di un quadro “correttivo”, pertanto non può essere utilizzato se non in presenza di variazioni o integrazioni di dati puntuali. La conseguenza diretta è che l’Agenzia sarà solo in grado di verificare, in via autonoma, il calcolo in caso di metodo storico (acconto pari all’88% del debito dell'ultimo mese/trimestre dell'anno precedente), mentre non potrà conoscere l'importo in caso di utilizzo di uno degli altri metodi (previsionale o analitico). È quindi fondamentale porre particolare attenzione alla compilazione del rigo VP13 della comunicazione della liquidazione periodica dell’ultimo trimestre del 2017.