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Liquidazioni Iva con l’insidia

Pubblicato il 27 febbraio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Nella comunicazione della liquidazione periodica Iva relativa all'ultimo trimestre 2017 i contribuenti devono indicare, al rigo VP13, l’acconto dovuto, anche se non versato, senza nessuna indicazione sul metodo di calcolo. Il mancato o insufficiente versamento dell'acconto Iva è punito ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 417/1997 nella misura del 30% dell'omesso o insufficiente versamento, pur in presenza del successivo integrale versamento del tributo a saldo. Dal 2017 il rigo VH17, in cui è indicato l'acconto dovuto e il metodo prescelto, è parte di un quadro “correttivo”, pertanto non può essere utilizzato se non in presenza di variazioni o integrazioni di dati puntuali. La conseguenza diretta è che l’Agenzia sarà solo in grado di verificare, in via autonoma, il calcolo in caso di metodo storico (acconto pari all’88% del debito dell'ultimo mese/trimestre dell'anno precedente), mentre non potrà conoscere l'importo in caso di utilizzo di uno degli altri metodi (previsionale o analitico). È quindi fondamentale porre particolare attenzione alla compilazione del rigo VP13 della comunicazione della liquidazione periodica dell’ultimo trimestre del 2017.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).