Notizia

Liquidazioni Iva con l’insidia

Pubblicato il 27 febbraio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Nella comunicazione della liquidazione periodica Iva relativa all'ultimo trimestre 2017 i contribuenti devono indicare, al rigo VP13, l’acconto dovuto, anche se non versato, senza nessuna indicazione sul metodo di calcolo. Il mancato o insufficiente versamento dell'acconto Iva è punito ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 417/1997 nella misura del 30% dell'omesso o insufficiente versamento, pur in presenza del successivo integrale versamento del tributo a saldo. Dal 2017 il rigo VH17, in cui è indicato l'acconto dovuto e il metodo prescelto, è parte di un quadro “correttivo”, pertanto non può essere utilizzato se non in presenza di variazioni o integrazioni di dati puntuali. La conseguenza diretta è che l’Agenzia sarà solo in grado di verificare, in via autonoma, il calcolo in caso di metodo storico (acconto pari all’88% del debito dell'ultimo mese/trimestre dell'anno precedente), mentre non potrà conoscere l'importo in caso di utilizzo di uno degli altri metodi (previsionale o analitico). È quindi fondamentale porre particolare attenzione alla compilazione del rigo VP13 della comunicazione della liquidazione periodica dell’ultimo trimestre del 2017.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 dicembre 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita a novembre e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 dicembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 dicembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 dicembre 2025
Mod. F24/770

Versamento delle ritenute / trattenute operate a novembre:su redditi di lavoro dipendente e assimilati;su redditi di lavoro autonomo;dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d’...