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Liquidazioni Iva con l’insidia

Pubblicato il 27 febbraio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Nella comunicazione della liquidazione periodica Iva relativa all'ultimo trimestre 2017 i contribuenti devono indicare, al rigo VP13, l’acconto dovuto, anche se non versato, senza nessuna indicazione sul metodo di calcolo. Il mancato o insufficiente versamento dell'acconto Iva è punito ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 417/1997 nella misura del 30% dell'omesso o insufficiente versamento, pur in presenza del successivo integrale versamento del tributo a saldo. Dal 2017 il rigo VH17, in cui è indicato l'acconto dovuto e il metodo prescelto, è parte di un quadro “correttivo”, pertanto non può essere utilizzato se non in presenza di variazioni o integrazioni di dati puntuali. La conseguenza diretta è che l’Agenzia sarà solo in grado di verificare, in via autonoma, il calcolo in caso di metodo storico (acconto pari all’88% del debito dell'ultimo mese/trimestre dell'anno precedente), mentre non potrà conoscere l'importo in caso di utilizzo di uno degli altri metodi (previsionale o analitico). È quindi fondamentale porre particolare attenzione alla compilazione del rigo VP13 della comunicazione della liquidazione periodica dell’ultimo trimestre del 2017.

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Scadenza del 31 gennaio 2026
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Scadenza del 31 gennaio 2026
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di dicembre 2025 relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da ...

Scadenza del 31 gennaio 2026
Iva Comunicazione trimestrale regime franchigia UE

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione del quarto trimestre 2025 relativa alle cessioni / prestazioni effettuate in Italia / altri Stati UE da parte dei soggett...