Notizia

Derivazione rafforzata «mirata»

Pubblicato il 28 febbraio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Derivazione rafforzata da applicare con prudenza. In base al principio, in deroga alle disposizioni del Tuir, rilevano i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili nazionali. L’applicazione del principio trova due limiti precisi: da una parte le norme del Tuir, dall’altra la corretta applicazione dei principi contabili. Dopo la prima applicazione delle nuove regole, che si applicano dai bilanci 2016, sono emersi comportamenti e interpretazioni non sempre in sintonia con le norme fiscali e con i Principi contabili. La derivazione non si applica alle valutazioni e neppure alle disposizioni fiscali in materia di reddito d’impresa che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi e a quelle che stabiliscono la rilevanza per cassa di componenti positivi o negativi. L’applicazione del principio di competenza, applicabile anche al reddito d’impresa, comporta la correlazione dei costi ai ricavi. Alcune sentenze (da ultima Cassazione n. 23171/2017) riconoscono corretto il comportamento delle imprese che “anticipano” costi per correlarli ai ricavi di un determinato esercizio: infatti, la correlazione implica che siano i costi a seguire i ricavi e, dal punto di vista fiscale, non è ipotizzabile la tassazione di ricavi lordi. In sostanza, una volta stabilito l’esercizio di competenza dei ricavi, a questi sono correlati/contrapposti i relativi costi. La derivazione comporta la corretta applicazione dei principi contabili: se un principio Oic non è correttamente applicato, il fisco può contestare il comportamento dell’impresa. Un esempio riguarda il principio di imputazione temporale in presenza di disposizioni del Tuir che possono prevalere sulle scelte contabili.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 maggio 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 16 maggio 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 maggio 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 maggio 2025
Irpef Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a:rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);utilizzazione di marchi e opere dell’ingeg...