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Derivazione rafforzata «mirata»

Pubblicato il 28 febbraio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Derivazione rafforzata da applicare con prudenza. In base al principio, in deroga alle disposizioni del Tuir, rilevano i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili nazionali. L’applicazione del principio trova due limiti precisi: da una parte le norme del Tuir, dall’altra la corretta applicazione dei principi contabili. Dopo la prima applicazione delle nuove regole, che si applicano dai bilanci 2016, sono emersi comportamenti e interpretazioni non sempre in sintonia con le norme fiscali e con i Principi contabili. La derivazione non si applica alle valutazioni e neppure alle disposizioni fiscali in materia di reddito d’impresa che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi e a quelle che stabiliscono la rilevanza per cassa di componenti positivi o negativi. L’applicazione del principio di competenza, applicabile anche al reddito d’impresa, comporta la correlazione dei costi ai ricavi. Alcune sentenze (da ultima Cassazione n. 23171/2017) riconoscono corretto il comportamento delle imprese che “anticipano” costi per correlarli ai ricavi di un determinato esercizio: infatti, la correlazione implica che siano i costi a seguire i ricavi e, dal punto di vista fiscale, non è ipotizzabile la tassazione di ricavi lordi. In sostanza, una volta stabilito l’esercizio di competenza dei ricavi, a questi sono correlati/contrapposti i relativi costi. La derivazione comporta la corretta applicazione dei principi contabili: se un principio Oic non è correttamente applicato, il fisco può contestare il comportamento dell’impresa. Un esempio riguarda il principio di imputazione temporale in presenza di disposizioni del Tuir che possono prevalere sulle scelte contabili.

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