Notizia

Derivazione rafforzata «mirata»

Pubblicato il 28 febbraio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Derivazione rafforzata da applicare con prudenza. In base al principio, in deroga alle disposizioni del Tuir, rilevano i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili nazionali. L’applicazione del principio trova due limiti precisi: da una parte le norme del Tuir, dall’altra la corretta applicazione dei principi contabili. Dopo la prima applicazione delle nuove regole, che si applicano dai bilanci 2016, sono emersi comportamenti e interpretazioni non sempre in sintonia con le norme fiscali e con i Principi contabili. La derivazione non si applica alle valutazioni e neppure alle disposizioni fiscali in materia di reddito d’impresa che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi e a quelle che stabiliscono la rilevanza per cassa di componenti positivi o negativi. L’applicazione del principio di competenza, applicabile anche al reddito d’impresa, comporta la correlazione dei costi ai ricavi. Alcune sentenze (da ultima Cassazione n. 23171/2017) riconoscono corretto il comportamento delle imprese che “anticipano” costi per correlarli ai ricavi di un determinato esercizio: infatti, la correlazione implica che siano i costi a seguire i ricavi e, dal punto di vista fiscale, non è ipotizzabile la tassazione di ricavi lordi. In sostanza, una volta stabilito l’esercizio di competenza dei ricavi, a questi sono correlati/contrapposti i relativi costi. La derivazione comporta la corretta applicazione dei principi contabili: se un principio Oic non è correttamente applicato, il fisco può contestare il comportamento dell’impresa. Un esempio riguarda il principio di imputazione temporale in presenza di disposizioni del Tuir che possono prevalere sulle scelte contabili.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 27 gennaio 2025
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili e trimestrali

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a dicembre 2024 (soggetti mensili) e al qua...

Scadenza del 31 gennaio 2025
Iva Dichiarazione trimestrale e liquidazione OSS

Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del quarto trimestre 2024 relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo S...

Scadenza del 31 gennaio 2025
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di dicembre 2024 relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da ...

Scadenza del 31 gennaio 2025
Accise Autotrasportatori

Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa al quarto trimestre 2024 per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall’incremento dell&rsquo...