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Premio alla nascita, l'Istituto rivede i criteri per la fruizione

Pubblicato il 14 febbraio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con il messaggio 661 del 13 febbraio 2018 l'Inps si adegua a quanto disposto dal Tribunale di Milano in merito al premio di 800 euro per la nascita o l'adozione di un minore. Si ricorderà che l'Istituto con leCircolari 39 , 61 e 78 dello scorso anno aveva le diramato le istruzioni in merito alla fruizione del bonus ai sensi dell'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.


Il Tribunale di Milano con Ordinanza del 12 dicembre 2017 ha accolto il ricorso dell'APN, ASGI e Fondazione Giulio Piccini avverso le citate circolari Inps in quanto discriminatorie, nella parte in cui in cui limitavano l'accesso al bonus ad alcune categorie di donne straniere ed in particolare alle donne titolari del permesso di soggiorno UE per soggiorno di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 286/1998, della carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo n. 30/2007.


Il Tribunale ha, pertanto, ordinato all'INPS di eliminare la condotta discriminatoria favorendo “l'estensione del beneficio assistenziale denominato “premio alla nascita” a tutte le future madri presenti regolarmente in Italia che ne facciano domanda e che si trovino nelle condizioni giuridico-fattuali previste dall'art. 1 comma 353 della L. n. 232 del 2016”ovvero al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.


Quindi con il messaggio 661 l'Istituto si adegua alle disposizioni del Tribunale e ridefinisce le istruzioni per la fruizione, implementando la procedura di presentazione telematica della domanda del bonus.


Le istanze del premio alla nascita che erano state respinte, potranno essere oggetto di riesame su istanza della richiedente avvalendosi del modulo allegato al messaggio. La struttura territorialmente competente valuterà la sussistenza dei requisiti delle domande di riesame e i premi verranno corrisposti con riserva di ripetizione, nel caso in cui dal giudizio dovesse emergere un diverso orientamento giurisprudenziale.

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