Rinnovo automatico per il consolidato fiscale al termine del triennio di validità dell’opzione, a meno che
la stessa non sia espressamente revocata in dichiarazione dei redditi. È quanto stabilito dal D.M. 1° marzo
2018 che sostituisce il precedente D.M. 9 giugno 2004. Revisione che si è resa necessaria a seguito
alle modifiche previste dall’articolo 7-quater, comma 27, lettere c), d) ed e), D.L. 193/2016 che ha introdotto
un regime di rinnovo automatico per una serie di regimi opzionali, tra cui quello del consolidato
domestico. Per effetto delle modifiche, applicabili dal periodo d’imposta 2017, l’opzione per la tassazione
di gruppo, al termine del triennio di validità, si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a
meno che non sia espressamente revocata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo
d’imposta a decorrere dal quale si intende revocare l’opzione. In caso di rinnovo automatico del consolidato,
il quadro OP va invece compilato dalla consolidante solo per comunicare l’eventuale modifica del
criterio utilizzato per l’attribuzione delle perdite residue (in caso di interruzione anticipata della tassazione
di gruppo o di revoca dell’opzione), alle società che le hanno prodotte.