Anche dopo gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, sono numerose le questioni che si pongono rispetto al regime “di cassa”. Le due principali riguardano i rapporti tra le regole stabilite per l’annotazione delle fatture di acquisto e la detrazione ai fini dell’Iva e quelle per la deduzione dei relativi costi in sede di determinazione del reddito delle imprese minori che optano per il regime “di registrazione Iva” e la persistenza della necessità di tenere memoria delle rimanenze. Assume particolare rilevanza l’individuazione del momento in cui va effettuata la registrazione delle fatture ai fini dell’Iva, che deve avvenire tenendo conto delle modifiche introdotte dal D.L. 50/2017, la cui corretta interpretazione ha suscitato più di un’incertezza tra gli operatori. La normativa lascia agli operatori dei margini di flessibilità in ordine alla tempistica delle registrazioni relative agli acquisti, che potrebbero essere utilizzati al fine di temperare gli effetti negativi derivanti dall’impossibilità di riportare in avanti le perdite. È impor-tante la verifica del momento in cui la fattura d’acquisto è stata ricevuta dal cessionario/committente, che, se non risulta dalla posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento, deve emergere, come precisato dall’Agenzia delle entrate, «da una corretta tenuta della contabilità» rispettando la numerazione progressiva dei documenti.