Rischio di anticipo perla detrazione Iva. La circolare n. 1/E/2018, pur ponendo fine alla questione relativa alla detrazione dell'Iva sugli acquisti «a cavallo d'anno», contiene alcune precisazioni che devono essere tenute in considerazione per evitare di incorrere in un'indebita detrazione anticipata dell'imposta soprattutto per i contribuenti con liquidazione trimestrale. Mentre per quanto riguarda i contribuenti «mensili» l'Agenzia perdona eventuali registrazioni operate nel mese di dicembre relative a fatture per-venute nei primi 16 giorni dell'anno (fino al termine per la liquidazione di dicembre), per i soggetti passivi «trimestrali» si deve porre attenzione a non anticipare la detrazione. Si ipotizzi un contribuente trimestrale che effettua un acquisto di beni nel dicembre 2017 e riceve la fattura (con data 2017) successivamente al 1° gennaio 2018 ed entro il 16 marzo 2018. Tale contribuente non può procedere alla registrazione di tale fattura con riferimento all'ultimo trimestre del 2017 (detrazione nel modello Iva 2018 per l'anno 2017) ma deve annotarla ed esercitare la detrazione nel primo trimestre 2018. Per l'esercizio del diritto, infatti, è necessario verificare dapprima il possesso del documento (avvenuto nel 2018) e successivamente la registrazione del documento stesso che non può essere antecedente al ricevimento della fattura