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Detrazione Iva, rischio anticipo

Pubblicato il 06 marzo 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Rischio di anticipo perla detrazione Iva. La circolare n. 1/E/2018, pur ponendo fine alla questione relativa alla detrazione dell'Iva sugli acquisti «a cavallo d'anno», contiene alcune precisazioni che devono essere tenute in considerazione per evitare di incorrere in un'indebita detrazione anticipata dell'imposta soprattutto per i contribuenti con liquidazione trimestrale. Mentre per quanto riguarda i contribuenti «mensili» l'Agenzia perdona eventuali registrazioni operate nel mese di dicembre relative a fatture per-venute nei primi 16 giorni dell'anno (fino al termine per la liquidazione di dicembre), per i soggetti passivi «trimestrali» si deve porre attenzione a non anticipare la detrazione. Si ipotizzi un contribuente trimestrale che effettua un acquisto di beni nel dicembre 2017 e riceve la fattura (con data 2017) successivamente al 1° gennaio 2018 ed entro il 16 marzo 2018. Tale contribuente non può procedere alla registrazione di tale fattura con riferimento all'ultimo trimestre del 2017 (detrazione nel modello Iva 2018 per l'anno 2017) ma deve annotarla ed esercitare la detrazione nel primo trimestre 2018. Per l'esercizio del diritto, infatti, è necessario verificare dapprima il possesso del documento (avvenuto nel 2018) e successivamente la registrazione del documento stesso che non può essere antecedente al ricevimento della fattura

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 gennaio 2026
Mod. 730/2026

Comunicazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale diretta.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di dicembre 2025 e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).