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Per la Ue note di variazione da anticipare

Pubblicato il 07 marzo 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La sentenza della Corte di Giustizia UE in materia di note di variazione Iva in presenza di procedure concorsuali (sentenza C-246/16) esplica inevitabilmente effetti anche sulle regole valevoli per le procedure esecutive individuali. Con la sentenza C-246/16, la Corte di Giustizia è stata interpellata sulla legittimità della normativa italiana che in molti casi impone al cedente/prestatore di attendere anche molti anni prima di poter recuperare l'imposta versata, in considerazione della eccessiva durata media delle procedure concorsuali. I giudici di Bruxelles sono giunti ad affermare l'incompatibilità di un tale assetto normativo sulla base dei principi unionali della proporzionalità e della neutralità dell’imposta. In particola-re, il principio di neutralità prescrive che il soggetto passivo non possa essere inciso dal tributo. Questo si verifica laddove il corrispettivo soggetto a Iva non venga pagato integralmente. Da qui l’obbligo, e non la facoltà, per gli Stati membri di mantenere indenne il contribuente per l’importo dell’imposta non riscossa. Le medesime considerazioni tuttavia non possono non valere anche per le procedure esecutive individuali. È del tutto evidente infatti che costringere in tutti i casi il contribuente a promuovere azioni espropriative da condurre sino all'esito finale della acclarata infruttuosità è in contrasto con il medesimo principio di proporzionalità. Si pensi ai numerosi casi in cui il credito sia di importo non elevato, tale da non giustificare il costo di una procedura dagli esiti quantomeno incerti. O ancora, all'ipotesi in cui, sulla base delle informazioni assunte, è emersa la conclamata insolvibilità del debitore oppure l’incapienza del suo patrimonio. In buona sostanza, per usare le parole della Corte, il diritto ad emettere la nota di variazione non può essere negato ogni volta vi sia «la ragionevole probabilità che il debito non sia saldato». Le ragioni erariali sono d’altro canto fatte salve, se si considera che poi in caso di riscossione del credito vi è obbligo di emissione della nota di variazione in aumento.

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