Non integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte la cessione di beni da una società a un’altra riconducibili allo stesso amministratore se la compravendita è avvenuta realmente e ciò anche se il denaro incassato è stato utilizzato al soddisfacimento di creditori diversi dall’Erario. A fornire questo chiarimento è la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 10161 depositata ieri.