Gli errori di utilizzazione dei servizi telematici per procedere alle compensazioni tributarie non sono sanzionabili. La compensazione è, infatti, attività spontanea del contribuente, che non ha alcun obbligo di fornire altre informazioni oltre a quelle richieste. Poi la norma sulle compensazioni tributarie regola solo l’utilizzo dei servizi telematici senza individuare come violazione una condotta tipica sanzionata. Sono le conclusioni della CTP di Roma nella sentenza n. 3009/15/2018.