L’effettuazione di operazioni per le quali si applica la speciale disciplina dei depositi Iva comporta una particolare cautela nella compilazione della dichiarazione annuale, anche al fine di tener conto delle novità intervenute nel 2017 ad opera del D.L. 193/2016. Va ricordato che, in caso di estrazione di beni a fini d’immissione in consumo in Italia con assolvimento dell’imposta in reverse charge (il che, avviene per i beni introdotti a seguito di acquisto intracomunitario o d’immissione in libera pratica di beni extraUE), occorre compilare anche il quadro VJ (rigo VJ2). Quanto all’estrazione di beni introdotti in deposito a seguito di cessione interna nei confronti di soggetti nazionali (o esteri con rappresentante fiscale in Italia), operazione possibile dal 1° aprile 2017 anche per beni diversi da quelli della tabella A-bis allegata al D.L. 331/1993, siccome l’imposta è versata, senza possibilità di compensazione, dal gestore del deposito Iva in nome e per conto di chi estrae (a meno che non si tratti di esportatore abituale che utilizza il plafond; risoluzione n. 35/E/2017), l’operazione è invece equiparabile a un acquisto interno. Il versamento diretto dell’imposta all’atto dell’estrazione, come precisato dalla risoluzione n. 55/E/2017, riguarda an-che i beni che siano stati acquistati durante la loro permanenza nel deposito a norma dell’articolo 50-bis, comma 4 lettera e), sempre che si tratti di beni introdotti in forza di acquisto nazionale, obbligando così l’operatore a risalire all’originaria operazione d’introduzione.