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Sgravi all’assunzione 2018: i chiarimenti dei Consulenti del lavoro

Pubblicato il 07 marzo 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Arrivano dalla Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, con la circolare n. 6 del 5 marzo 2018, le FAQ e alcune tavole di comparazione e di sintesi sulle agevolazioni alle assunzioni fruibili a partire dal 2018. Il documento si sofferma, in particolare, sulle fattispecie di cumulabilità degli incentivi e sui requisiti di legittima spettanza degli sgravi.


In presenza di tutti i requisiti previsti, i due incentivi Sud e Neet, come da decreto Anpal, possono essere goduti nel primo anno di fruizione dell’incentivo triennale introdotto dalla Legge di bilancio, portando l’esonero contributivo al 100% della contribuzione Inps a carico del datore di lavoro e fino alla quota massima di 8.060 euro. Nel 2° e 3° anno, invece, il datore di lavoro tornerà a fruire della sola agevolazione prevista dalla legge di bilancio, al 50% della contribuzione Inps a carico del datore e fino a un massimo annuo di euro 3.000. L’incentivo previsto dalla Legge di stabilità è inoltre cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali quello previsto per l’assunzione di disabili e quello riconosciuto per l’assunzione di percettori di Naspi.


I due incentivi Sud e Neet, invece, sono incumulabili con ulteriori incentivi di natura economica o contributiva fatta eccezione per l’esonero triennale. Ne deriva che, in caso di fruizione combinata con l’incentivo stabile della legge di bilancio 2018, nel periodo di cumulo degli incentivi, il datore di lavoro non potrà godere di ulteriori benefici economici o contributi per i primi dodici mesi di godimento cumulato delle due misure incentivanti.


L’esonero triennale non è compatibile con gli incentivi per lavoratori con più di 50 anni disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego, o in aree svantaggiate. Tuttavia, in caso di trasformazione a tempo indeterminato, è possibile godere del triennio di sgravio al 50% della contribuzione Inps.


Il requisito di assenza di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato va valutato in riferimento all’intera vita lavorativa del dipendente oggetto del beneficio, considerando anche i rapporti di lavoro intrattenuti all’estero, se a tempo indeterminato.

In caso di assunzione effettuata contemporaneamente da due datori di lavoro assumessero con part-time al 50%, entrambi possono godere dell’esonero solo nel caso in cui il giorno di assunzione comunicato con Unilav sia il medesimo.


È possibile fruire dell'esonero triennale anche nelle seguenti ipotesi:

- nel caso in cui il datore di lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo previsto dall’articolo 24 del d.lgs. n. 81/2015, assuma a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi dodici mesi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Ovviamente, lo stesso principio vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato;


- nel caso in cui il datore di lavoro privato che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale (o nel periodo più lungo previsto dall’accordo collettivo), assuma a tempo indeterminato lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze.

 

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