Notizia

Contratto di lavoro: possibile la proroga oltre l’età di pensionamento

Pubblicato il 01 marzo 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il divieto di discriminazione fondata sull’età non osta ad una disposizione nazionale, che subordina il differimento della data di cessazione di attività dei lavoratori che hanno raggiunto l’età di pensionamento prevista dalla legge al consenso accordato dal datore di lavoro per un periodo determinato; è quanto ha dichiarato la corte di Giustizia UE nella causa C-46/17con sentenza del 28 febbraio 2018.


La questione riguarda un dipendente in qualità di docente a contratto che, nell’avvicinarsi all’età normale di pensionamento, ha chiesto di poter continuare a lavorare oltre a tale termine. La città ha accettato di prorogare il suo contratto fino alla fine dell’anno scolastico 2014/2015 e successivamente ha respinto l’ulteriore domanda di proroga fino al termine del primo semestre dell’anno scolastico 2015/2016, ritenendo che la durata determinata della proroga accordatagli fosse contraria al diritto dell’Unione.


La Corte di Giustizia UE ha rilevato che la normativa non sfavorisce i soggetti che abbiano raggiunto l’età pensionabile, rispetto a quelli che non l’hanno ancora raggiunta e costituisce una deroga al principio della cessazione automatica del rapporto di lavoro quando il lavoratore abbia raggiunto l’età normale di pensionamento. In pratica è consentito di differire la data di cessazione del rapporto di lavoro a più riprese, senza condizioni né limiti di tempo. La prosecuzione del rapporto di lavoro, in ogni caso, non può avvenire senza accordo tra le due parti contrattuali.


Inoltre la Corte ha evidenziato che, l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, non osta a una disposizione nazionale, che permette alle parti del contratto di lavoro di differire senza limiti di tempo, di comune accordo ed eventualmente anche più volte, la data di cessazione del contratto per il solo fatto che il lavoratore, con il raggiungimento dell’età normale di pensionamento, ha diritto alla pensione di vecchiaia.


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche - Proroga Soggetti ISA

I soggetti ISA / forfetari che beneficiano della proroga possono effettuare i versamenti derivanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2025 entro il 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,40%.Termine e...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA...

Scadenza del 20 agosto 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Proroga Soggetti ISAVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospe...