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L’esonero contributivo scatta per le riassunzioni nello stesso gruppo

Pubblicato il 19 marzo 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Ha diritto all’esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2018 il datore di lavoro privato che, come acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, entro un anno dal trasferimento aziendale, assume a tempo indeterminato lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze.


Ancora: lo sconto sui contributi da versare spetta anche quando l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, aveva elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari o della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.


Sono questi due casi particolari di applicazione dello sconto del 50% sui contributi previsto dalla legge 205/2017, fino a 3mila euro all’anno per lavoratore (articolo 1, commi 100 e seguenti), sui quali ha fatto chiarezza la circolare Inps 40 del 2 marzo 2018 . L’Istituto ha illustrato come vadano gestite una serie di situazioni, con aperture talvolta maggiori rispetto alle regole applicate agli incentivi contributivi per le assunzioni stabili nel 2015 e nel 2016.


Uno dei chiarimenti principali forniti dalla circolare Inps sul bonus triennale riguarda la possibilità di fruirne anche quando l’assunzione realizza un obbligo preesistente, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo. Ma andiamo con ordine.


Tralasciando il requisito anagrafico che deve possedere il lavoratore incentivato (entro i 35 anni nel 2018 e successivamente 30 anni), la circolare 40/2018 ha chiarito che il primo step per fruire dell’esonero è verificare che il lavoratore da assumere non sia stato mai occupato a tempo indeterminato, con lo stesso o con altri datori di lavoro nel corso della sua intera vita lavorativa: a questo fine, sono considerati neutrali eventuali precedenti rapporti di lavoro domestico, di lavoro a chiamata, di apprendistato. Per quest’ultima fattispecie, l’Inps ha precisato che anche i periodi di apprendistato svolti presso lo stesso datore non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione.


Per ottenere l’esonero nell’ipotesi di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato, per i 12 mesi successivi alle agevolazioni “standard” già previste dall’articolo 47, comma 7, del Dlgs 81/2015, in primo luogo, il lavoratore non deve aver compiuto 30 anni alla data della trasformazione (articolo 1, comma 106, della legge 205/2017). Inoltre, sempre riferendosi alla data della prosecuzione, va controllato se la persona coinvolta abbia o meno avuto altri precedenti rapporti a tempo indeterminato (ostativi al godimento dell’agevolazione).


Prosegue invece il godimento dell’incentivo (per il periodo residuo non goduto) nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato o di trasferimento d’azienda - in base, rispettivamente, agli articoli 1406 e 2112 del Codice civile - con passaggio del dipendente al cessionario.


È negato, invece, l’accesso all’esonero laddove - in sede ispettiva - il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita Iva, o quello parasubordinato siano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato (ad analoghe argomentazioni era arrivato il messaggio Inps 459/2016, trattando un’altra agevolazione).


L’esonero non spetta se, nei sei mesi precedenti l’assunzione incentivata, il datore che assume ha effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi, nella stessa unità produttiva (articolo 1, comma 104, della legge 205/2017).


Inoltre, il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, non deve licenziare per giustificato motivo oggettivo lo stesso lavoratore o un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica, pena la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Poco chiaro è il riferimento della norma alla “qualifica”: il riferimento dovrebbe essere all’articolo 2103 del Codice civile, ossia alla verifica rispetto allo stesso livello della categoria legale di inquadramento.


Il rispetto dei requisiti appena descritti non è richiesto nelle ipotesi in cui si intenda fruire dell’esonero per il mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato.


La norma prevede la “portabilità” dell’esonero: se un lavoratore per la cui assunzione a tempo indeterminato sia stato parzialmente fruito l’esonero, viene nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto a questi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.


Nelle ipotesi di licenziamenti e successive assunzioni dello stesso lavoratore in capo a datori di lavoro collegati, il beneficio riconoscibile è quello eventualmente residuo.


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