Una recente sentenza della Corte di Cassazione riaccende i riflettori sulla questione dell'ammissibilità o meno del ravvedimento operoso per le violazioni tributarie costituenti reato. Sino dal momento dell'in-troduzione dell'istituto premiale, con la riforma del sistema sanzionatorio tributario del 1997-98, l’Amministrazione finanziaria ha escluso la possibilità di regolarizzare in base alle disposizioni dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997 le infrazioni «caratterizzate da condotte fraudolente». L’evoluzione del quadro normativo, soprattutto sul versante penal-tributario, richiederebbe però un ripensamento, stimolato adesso anche dalla pur sintetica pronuncia del giudice di legittimità, recante una «presa d’atto» delle norme che, attribuendo rilevanza penale al ravvedimento operoso, ne postulano evidentemente l'applicabilità anche alle violazioni costituenti reato.