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La crisi di liquidità non esonera dall’Iva

Pubblicato il 13 marzo 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’omesso versamento dell’Iva può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore, a cui lo stesso non abbia potuto porvi rimedio per cause estranee alla sua volontà. È pertanto irrilevante la cosiddetta “crisi di liquidità” del debitore alla scadenza del termine per operare il versamento dell’Iva, poiché il debitore ha l’obbligo non solo di accantonare le risorse necessarie per l'adempimento dell'obbligazione tributaria, ma anche di adottare tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo. Sono le principali conclusioni cui è giunta la Terza sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 11035/2018 depositata ieri, conformandosi ad altre precedenti pronunce di legittimità.

Prossime scadenze

Calendario
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Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a maggio (soggetti mensili). 

Scadenza del 30 giugno 2026
Corrispettivi distributori carburante mensilii

Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di maggio, da parte dei...

Scadenza del 30 giugno 2026
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di maggio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggett...

Scadenza del 30 giugno 2026
Inps Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di maggio.L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coor...