Alla rimozione dell’inadempimento tributario, anche attuata in applicazione degli istituti deflativi del contenzioso, devono sempre conseguire i medesimi effetti in termini sia sanzionatori che penali, senza che possa assumere rilievo la tipologia di violazione emendata. La norma di comportamento n. 202 dell’Aidc - discostandosi dalla posizione assunta dell’Agenzia delle entrate che resta ancorata alla circolare n. 180/E/1998, a dispetto dell’evoluzione normativa - propende per un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni disciplinanti l’efficacia della correzione spontanea delle violazioni tributarie.