La costituzione in giudizio del contribuente in modalità cartacea non vincola l’Amministrazione finanziaria a costituirsi con la stessa procedura. Se il ricorrente notifica e deposita il ricorso in modalità cartacea, l’ufficio può comunque depositare le sue controdeduzioni telematicamente. Lo afferma la CTP di Foggia, con la sentenza n. 104 del 5 febbraio, sull’eccezione di un contribuente per far valere l’illegittimità della costituzione telematica dell’amministrazione nonostante il giudizio fosse stato instaurato in cartaceo.